Art. 14.
(Pubblicità).

      1. Al professionista è consentito pubblicizzare la propria attività professionale,

 

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i propri titoli e specializzazioni, le caratteristiche delle prestazioni offerte e i criteri per la determinazione dei compensi, purché garantisca la correttezza delle informazioni, secondo le norme deontologiche di ciascun Ordine professionale.